Statuto

Allegato “”A” all’atto Rep.n.ro 13.102  Racc.n.ro  11.263
TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – NORME APPLICABILI

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita la società denominata “FANO AL CENTRO SOCIETA’ COOPERATIVA DI COMUNITÀ” che potrà essere usata, ove la legge lo consenta, sia commercialmente che legalmente in luogo della regione sociale scritta per esteso.

La società ha sede nel Comune di Fano all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’art.111 – ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede sociale in qualsiasi indirizzo del Comune innanzi indicato. La cooperativa potrà istituire, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici, e unità locali comunque denominate anche altrove, su delibera dei competenti organi sociali.

ART. 2 – DURATA

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci.

ART. 3 – NORME APPLICABILI

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto da detto Titolo, e in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

ART. 4 – SCOPO

La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire gli interessi generali delle comunità del Comune di Fano e dei Comuni viciniori, svolgendo la propria attività caratteristica a favore dei propri soci cooperatori, sia lavoratori che imprenditori che cittadini utenti, in modo da far conseguire agli stessi condizioni lavorative o di conferimento o di utenza di beni e servizi nei settori interessati di cui all’oggetto sociale, a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, tutelando gli interessi, la salute e la sicurezza dei soci suddetti.

Lo scopo sociale è indirizzato alla promozione dell’autorganizzazione dei cittadini ed imprenditori dei Comuni di cui al comma precedente, per il soddisfacimento dei loro bisogni e di quelli delle rispettive comunità, con particolare riguardo alla valorizzazione del centro storico quale ruolo primario di luogo di incontri e scambi in cui la comunità risiede, attraverso azioni di gruppo, sviluppato in modo cooperativistico che coinvolgano cittadini, imprenditori, enti locali ed ogni altro soggetto giuridico pubblico e privato.

Con specifico riguardo ai soci lavoratori, essi intendono perseguire lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali nell’ambito degli obiettivi di cui ai commi precedenti.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici di cui al comma precedente, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni dei soci lavoratori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.

Con specifico riguardo ai soci imprenditori o cittadini utenti, essi intendono perseguire lo scopo di valorizzare il centro storico promuovendo politiche atte a favorire lo sviluppo economico delle attività commerciali e la partecipazione della cittadinanza alla vita sociale della comunità.

Con specifico riguardo ai soci imprenditori conferitori, essi intendono perseguire lo scopo di migliorare e valorizzare le proprie attività ottenendo, tramite la gestione in forma associata e la stipula di contratti di scambio con la cooperativa, i maggiori vantaggi economici possibili in proporzione ai prodotti da loro direttamente conferiti attraverso la manipolazione, conservazione, trasformazione, utilizzo, commercializzazione e valorizzazione dei loro prodotti.

La cooperativa si propone di svolgere la propria attività caratteristica in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con lavoratori o imprenditori o utenti terzi non soci.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi dell’articolo 2514 codice civile.

La cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo promuovendo la costituzione e la crescita di cooperative composte da cittadini appartenenti al territorio di riferimento.

Perciò la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, associazione nazionale di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta, ed alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 5 – OGGETTO

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto le seguenti attività:

  • realizzare e diffondere, tramite ogni mezzo di comunicazione, il brand del centro storico di Fano che renda visibile, conosciuto ed affermato il progetto e la cooperativa di comunità;
  • svolgere attività di comunicazione e promozione utilizzando tutti i mezzi e gli strumenti possibili; progettare e realizzare campagne on e off line; creare loghi, marchi e brand; attivare iniziative editoriali; sviluppare e realizzare progetti di valorizzazione d’immagine, etc.
  • Strutturare un progetto di comunicazione che abbia al centro la storia, l’identità e la socialità della città.
  • Sviluppare attività economiche di tipo artigianale, commerciale, artistico e professionale, anche attraverso la valorizzazione di prodotti e servizi conferiti da soci e in collaborazione con il sistema cooperativo, imprenditoriale e associativo locale;
  • progettare, organizzare, gestire e sviluppare servizi e attività di qualsiasi genere volte comunque a determinare in maniera virtuosa una ricaduta positiva sull’ambito territoriale d’interesse (centro storico) quali – a mero titolo di esempio: costituire centri di raccolta, di distribuzione e consegna merci; gestire spazi commerciali in forma associata – o per tramite diretto della cooperativa – utilizzando anche la formula del temporary shop e similari; strutturare e gestire servizi di mobilità alternativa ed ecologica; acquisire tramite convenzioni spazi da destinare tramite formule innovative ad attività creative, produttive e commerciali di giovani; gestire servizi a supporto della presenza e frequentazione dell’area di intervento (spazi gioco, baby parking, luoghi di incontro, etc.); attivare servizi di consulenza, formazione, esperienza anche tramite sportelli multiservizi e multi-informativi; servizi dedicati all’ecologia, alla raccolta, al recupero e valorizzazione di materiali di scarto; progettare e gestire servizi di utilizzo in affitto o noleggio di beni di varia tipologia;
  • Sviluppare attività di sensibilizzazione ed animazione nella comunità dentro la quale opera;
  • Strutturare modalità di cooperazione, collaborazione, pianificazione, coordinamento e scambio con tutti gli attori presenti nel territorio della città;
  • Avviare attività di formazione, ricerca e sviluppo, anche con il coinvolgimento degli istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, con particolare riferimento alla sensibilizzazione della cittadinanza in merito alle politiche ambientali e per la promozione della legalità;
  • Promuovere ed organizzare eventi culturali, sportivi, artistici, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, spettacoli teatrali, radiofonici, televisivi, cinematografici, musicali e, in generale, di attività artistiche;
  • Realizzare e o commissionare, campagne pubblicitarie sotto qualsiasi forma e analisi di mercato utili al raggiungimento degli scopi sociali della comunità;
  • Realizzare e/o commissionare progetti di riqualificazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico;
  • Gestire servizi a rete, nei settori di cui all’oggetto sociale.

La Cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque attività connessa od affine a quelle sopra elencate.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento delle diverse attività mutualistiche, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’Assemblea con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti – disciplinata da apposito regolamento – limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale. E’ pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’articolo 2545-septies del codice civile.

In ragione della evoluzione delle esigenze della comunità di Fano e dei comuni viciniori, la cooperativa si propone di estendere il proprio oggetto sociale, sia attraverso una maggiore articolazione della propria attività mutualistica, sia promuovendo o aderendo ad iniziative che favoriscano la crescita delle comunità attraverso il concorso di una pluralità di cittadini e di imprese associate in rete.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

ART. 6 – REQUISITI DEI SOCI COOPERATORI ORDINARI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche o giuridiche, residenti o domiciliate o con sede legale o operativa  nel comune di Fano ovvero nei comuni viciniori, o che siano titolari di diritti proprietari nel territorio di questi comuni, aventi la capacità di agire che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all’oggetto della cooperativa o che comunque possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale e che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità.

Possono essere, altresì, soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell’ente.

L’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all’effettiva partecipazione del socio all’attività della cooperativa.

Fermo restando il divieto di cui all’art. 2527, 2° comma, c.c., è fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un’attività concorrente che sia suscettibile, per dimensioni e caratteristiche, di configurare un rapporto di concorrenza effettiva e perciò conflittuale con gli interessi e le finalità sociali, nonchè, senza espresso assenso dell’organo di amministrazione, di svolgere in proprio o di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della società cooperativa.

ART. 7 – Categoria speciale di soci cooperatori

L’organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l’ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all’art. 6 in una categoria speciale in ragione dell’interesse:

  1. alla loro formazione professionale;
  2. al loro inserimento nell’impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma, l’Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del primo comma, l’Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione dell’organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: 1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

  1. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell’assetto produttivo della cooperativa;
  2. le quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell’ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall’art. 26, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell’impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all’approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell’organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’art. 11  del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l’eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall’art. 12 del presente statuto:

  1. nel caso di interesse alla formazione: l’inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
  2. nel caso di interesse all’inserimento nell’impresa: l’inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell’impresa; l’inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall’Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.  Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all’Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 6 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l’Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all’interessato la deliberazione di esclusione.

ART. 8 – AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore o cittadino utente dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

  1. l’indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio e codice fiscale;
  2. l’indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all’oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell’ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l’apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
  3. l’ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, nella misura stabilita dall’assemblea dei soci entro i limiti di legge; 4. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
  4. la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all’art.44 del presente statuto;
  5. ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l’esistenza dei requisiti per l’ammissione.

Con specifico riguardo ai soci imprenditori, la domanda scritta dovrà contenere l’indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nel punto 1 del presente articolo, la denominazione dell’ente, la sede legale, l’oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all’originale dal Presidente dell’ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l’estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall’organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 6 del presente statuto e l’inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda disponendo l’assegnazione alla categoria ordinaria dei soci e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera d’ammissione deve essere comunicata all’interessato e ha effetto dall’annotazione a cura degli amministratori nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda d’ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato. In tal caso, l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.  Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell’assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.

ART. 9 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazione dell’assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

E’ fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione. I soci cooperatori sono obbligati:

  1. a) al versamento:
  • della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18;
  • della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
  • del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
  1. b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

ART. 10 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte se persona fisica; per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se diverso da persona fisica.

ART. 11 – RECESSO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2532 c.c., oltre che nei casi previsti dall’art. 2437 c.c., può recedere il socio cooperatore: 1. che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;

  1. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.  Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 42.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla data della delibera di accoglimento della domanda.

ART. 12 – ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, allorché lo stesso: 1. commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché dalle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico; 2. senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

  1. non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
  2. senza essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, svolga o si accinga a svolgere, in proprio o in qualsiasi forma per conto di imprese terze, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
  3. venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
  4. venga condannato con sentenza penale definitiva per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
  5. per fatto ad esso imputabile, arrechi danni gravi alla cooperativa, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, l’immagine pubblica.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Contro la deliberazione di esclusione l’interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all’articolo 42.

ART. 13 – CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno contenente i motivi del provvedimento. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione degli organismi previsti dall’articolo 42 del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione dovranno promuovere la relativa procedura con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14 – DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO E ALL’ESCLUSIONE

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote effettivamente versate, aumentate eventualmente per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 27 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all’importo di cui al precedente comma. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio stesso.

Per le quote assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile, la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi hanno altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 15 – MORTE E SCIOGLIMENTO DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente aumentata per rivalutazione e ristorno, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14.

Gli eredi del socio lavoratore deceduto devono presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 16 – PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Le quote per le quali non venga chiesto il rimborso saranno devolute, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale indivisibile.

ART. 17 – TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall’assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe. Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l’assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l’inserimento lavorativo del socio nell’ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l’utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L’eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV SOCI FINANZIATORI

ART. 18 – SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all’art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n.59. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche e i soggetti diversi.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori

ART. 19 – CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente articolo 5 del presente statuto. I conferimenti stessi possono avere a oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. Il valore di ciascuna azione è di Euro 25 (venticinque).

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell’art.

2346 c.c.

ART. 20 – ACQUISTO DELLA QUALITA’ DI SOCIO SOVVENTORE

L’emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell’assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti:

  1. l’importo complessivo dell’emissione;
  2. l’eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
  3. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;
  4. l’eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso. Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall’assemblea ordinaria.

La deliberazione dell’assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell’emissione dei titoli.

L’ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 21 – DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l’ammontare del conferimento effettuato, come disciplinato dall’apposito Regolamento approvato dall’assemblea dei soci. Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto a un solo voto in qualità di socio cooperatore, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 2538, comma 2°, del codice civile.

L’esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell’assemblea, risulta iscritto nell’apposito libro da almeno novanta giorni.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti a tutti i soci presenti e rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

ART. 22 – OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità. I soci sovventori sono obbligati:

  1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall’apposito regolamento;
  2. all’osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 23 – TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo contraria disposizione adottata dall’assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà a indicarne altro gradito. Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il trasferimento di azioni nei confronti di soggetti per i quali il Consiglio di Amministrazione abbia negato il proprio gradimento è comunque inefficace nei confronti della cooperativa.

ART. 24 – RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall’articolo 2437 e seguenti del codice civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall’assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente articolo 20, lettera d).

In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 27 del presente statuto.

Nel caso di liquidazione della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 25 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

  1. dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale non inferiore a Euro 25 (venticinque) e non superiore al limite massimo fissato dalla legge;
  2. dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 25 (venticinque), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all’articolo 5 del presente statuto;
  3. dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 27 e con le quote di capitale non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
  4. da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
  5. dalla riserva straordinaria indivisibile.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione e ristorno.

Tutte le riserve sono indivisibili e non possono pertanto essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all’atto dello scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 12 della legge 904/1977.

ART. 26 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell’attività svolta con i soci.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell’articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale o, quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 2364 ultimo comma del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima di novanta giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale, deve enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine. Esso deve inoltre segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica. In sede di approvazione del bilancio, l’assemblea delibera sulla erogazione del ristorno ai soci nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla vigente normativa; esso potrà essere attribuito – oltre che in forma liquida – attraverso corrispondente aumento della partecipazione sociale o emissione di azioni di sovvenzione.

Il ristorno è ripartito tra i soci proporzionalmente alla qualità e alla quantità dei rispettivi scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall’apposito regolamento.

ART. 27 – DESTINAZIONE DELL’UTILE

L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell’utile netto destinando:

  1. una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale indivisibile;
  2. una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
  3. un’eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
  4. un’eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci cooperatori, ai sovventori, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge in materia di cooperative a mutualità prevalente;
  5. un’eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e civili;
  6. quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile. L’assemblea potrà inoltre deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici e in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

TITOLO VI GOVERNO DELLA SOCIETÀ’

ART. 28 – ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato è quello tradizionale.

Sono organi della società:

  1. l’Assemblea dei soci
  2. il Consiglio di Amministrazione
  3. il Collegio dei sindaci, se nominato

SEZIONE I – ASSEMBLEA

ART. 29 – CONVOCAZIONE

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

L’assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l’indicazione dell’elenco delle materie da trattare, del luogo dell’adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima. L’avviso è trasmesso per lettera raccomandata o via telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e da parte del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza. L’avviso deve essere spedito al domicilio risultante dal libro dei soci; in caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l’avviso  deve essere spedito al numero di telefax, all’indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci. In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo, se nominato; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l’avviso di convocazione delle assemblee. L’assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, secondo quanto previsto nel precedente articolo 26 per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale – se nominato – o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2540 del codice civile, le assemblee sono precedute da assemblee separate.

ART. 30 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L’assemblea ordinaria:

  • approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione e destina gli utili e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l’eventuale bilancio preventivo;
  • determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 35 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
  • determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
  • nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l’eventuale revoca;
  • conferisce e revoca, su proposta motivata del collegio sindacale se nominato, l’incarico per la revisione legale dei conti, secondo quanto previsto nel successivo articolo 41 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all’intera durata dell’incarico;
  • delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ex art.

2409 bis, se nominati;

7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto, secondo quanto previsto dall’articolo 2521 del codice civile; 8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell’interessato, ai sensi del precedente articolo 8;

  • delibera sull’eventuale erogazione del ristorno ai sensi del precedente articolo 27;
  • delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; 11) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale di cui all’articolo 5 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione; 12) delibera l’adesione ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’articolo 2545-septies del codice civile.

L’assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

ART. 31 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza, a eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione:

  1. la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;
  2. l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie
  3. la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società
  4. gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative.

ART. 32 – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

  • in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
  • in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci intervenuti o rappresentati.

Le votazioni sono palesi; si procede per alzata di mano salvo diversa deliberazione dell’assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all’articolo 2514 del codice civile, il cambiamento dell’oggetto sociale, la proroga della società, il trasferimento della sede sociale all’estero, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione, la revoca dello stato di liquidazione, l’assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 33 – INTERVENTO – VOTO – RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni, che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte e nei cui confronti non sia stato avviato un procedimento di esclusione.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della quota sottoscritta.

Ciascun socio sovventore ha diritto a un numero di voti stabilito dall’apposito regolamento, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 21 del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco e che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di cinque soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell’assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali cui la società aderisce possono partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell’assemblea, senza diritto di voto.

L’azione di annullamento delle delibere assembleari può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedano, anche congiuntamente, il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

ART. 34 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal vicepresidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall’assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall’assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio. Il presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

SEZIONE II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 35 – NOMINA – COMPOSIZIONE – DURATA

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero dispari di componenti, da un minimo di tre a un massimo di cinque consiglieri eletti dall’assemblea dei soci.

La maggioranza dei consiglieri deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall’assemblea; in ogni caso, gli amministratori scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

L’assemblea o il consiglio eleggono il presidente e il vice-presidente.

Salvo quanto previsto dall’articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l’adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall’ufficio di amministratore.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei propri membri oppure a un comitato esecutivo.

Non possono in ogni caso essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all’articolo 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso e esclusione dei soci e le decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, con la periodicità di almeno novanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo – per le loro dimensioni e caratteristiche – effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

ART. 36 – COMPETENZA E RIUNIONI

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, nel rispetto in ogni caso delle prescrizioni di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell’adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Rientrano tra i compiti del presidente il coordinamento dei lavori del Consiglio di Amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti, la proposta si intende rigettata. Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale se nominato di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale ove nominato e dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti. Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall’articolo 2428 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

ART. 37 – SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall’articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

ART. 38 – PRESIDENTE

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

Il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice-presidente.

La firma del vice presidente fa fede nei confronti dei terzi dell’assenza o dell’impedimento del presidente.  SEZIONE III

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 39 – Organo di Controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina dell’organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell’apposito Registro dei revisori legali dei conti.

Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall’ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2399 c.c.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l’interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinunzia del sindaco, l’assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.

ART. 40 – COMPETENZA E RIUNIONI

Il sindaco unico deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale.

ART. 41 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE

ART. 42 – SCIOGLIMENTO

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l’assemblea – con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto – disporrà in merito a:

  1. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori
  2. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società
  3. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell’assemblea assunta con le maggioranze previste dal precedente articolo 32 del presente statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere dalla cooperativa.

ART. 43 – DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa, vi è l’obbligo di devoluzione dell’intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell’ordine:

  1. a) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati; b) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente aumentate per rivalutazione e ristorno e i dividendi eventualmente maturati.

Art. 44 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Salvo le inderogabili disposizioni di legge, tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio competente per territorio, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del D. Lgs. n.5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta, sempre fatte salve le inderogabili disposizioni di legge, mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio competente per territorio, che provvederà alla nomina dell’arbitro. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

ART. 45 – REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e in particolare per disciplinare i rapporti tra la cooperativa e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione può elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’assemblea che deve avvenire con le maggioranze previste dall’articolo 2521 del codice civile.

I criteri e le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e dell’organo di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad amministratori esecutivi, a eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi e la direzione aziendale possono essere definiti da apposito regolamento. Con il medesimo regolamento sono stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e il funzionamento dei comitati esecutivi.

ART. 46 – DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche di cui all’articolo 2514 del codice civile, previste dagli articoli 25, 26, 27, e 43 del presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

  • F.to Giorgio Bucchini
  • F.to Nicola Agostini
  • F.to Matteo Granarelli
  • F.to Roberto Berloni F.to Andrea Esposto
  • F.to Massimo Tonelli
  • F.to Elia Bacciaglia
  • F.to Giancarlo Popolini
  • F.to Cristina Garattoni
  • F.to Dario Colangeli Notaio

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